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Controlli difensivi tecnologici del datore di lavoro sul lavoratore

Facendo séguito alla nostra precedente news avente ad oggetto il rapporto tra videosorveglianza sui luoghi di lavoro e diritto penale, rappresentiamo che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro – con l’allegata sentenza – si è pronunciata in relazione alla sopravvivenza dei controlli difensivi del datore di lavoro sul lavoratore successivamente all’entrata in vigore della riforma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori attuata con il Decreto Legislativo 151 del 2015.

La Corte, dopo aver dato atto dell’orientamento di legittimità formatosi in relazione alla precedente formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, ha esaminato la compatibilità dei controlli difensivi alla luce della nuova formulazione del predetto art. 4.

Con tale sentenza i giudici di legittimità sono pervenuti alla seguente conclusione.

Per un verso continuano ad essere illegittimi i controlli preventivi fini a sé stessi (e cioè quelli finalizzati ad accertare inadempimenti del lavoratore che attengano all’effettuazione della prestazione lavorativa)

Per altro verso, al fine di tutelare il patrimonio aziendale, sono invece leciti i controlli difensivi mirati nei confronti di uno o più lavoratori e posti in essere successivamente ad un fondato sospetto circa la commissione di illeciti.
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