E' necessario disporre un’analisi tecnica per qualificare una sostanza o un oggetto come rifiuto?
Con l’allegata sentenza 33102/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal rappresentante legale di una società, che svolgeva attività di autodemolizione, condannato per la contravvenzione di Traffico illecito di rifiuti in quanto aveva effettuato una spedizione illecita di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, presentando alla dogana un container destinato all’estero per il successivo smaltimento e/o recupero.In estrema sintesi la difesa del ricorrente lamentava, tra gli altri motivi di ricorso, che i beni oggetto di spedizione fossero di apprezzabile valore economico e idonei ad un reimpiego tanto da non poter essere qualificati quali rifiuti. A tal riguardo, infatti, si doleva del fatto che non risultava alcun accertamento peritale, né alcuna deduzione o certificazione tecnica idonea a sostenere la tesi accusatoria.
I giudici del Supremo Collegio hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso motivando – in relazione al predetto motivo – che:
«neppure era necessario disporre perizia per accertare la natura di "rifiuto" delle cose spedite, atteso che i giudici di merito avevano precisato che i pezzi rinvenuti nel container si presentavano come ammassati alla rinfusa e non idoneamente imballati e separati l'uno dall'altro: alcuni erano rappresentati da cosiddette "musate" e relativi all'impianto frenante e a serbatoi di camion, quindi suscettibili d'inquinamento, tanto più che era stata riscontrata la presenza di olio nei motori e detta situazione era, in parte, immortalata dalla fotografie scattate al momento della verifica e versate in atti.
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della natura di una cosa come rifiuto, non è sempre necessaria una analisi tecnica disposta dal giudice, potendosi ricavare il relativo convincimento da altri elementi del processo (Sez. 3, n. 7705 del 28/06/1991, De Vita,) Rv. 187805-01), sicché tale attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici, le ispezioni o i sequestri».