Ecodelitti e confische dirette e per equivalente
La sentenza 22096/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata, in sede cautelare, sul ricorso proposto avverso una misura reale disposta in ordine al delitto previsto dall’art. 452 terdecies cp (Omessa bonifica).La difesa del ricorrente deduceva un unico motivo di ricorso con cui lamentava violazione di legge e di motivazione sostenendo che il Riesame non avrebbe potuto confermare il sequestro disposto ai sensi dell’art. 452 undecies cp posto che tale disposizione non menziona il delitto di omessa bonifica contestato al ricorrente.
I giudici del Supremo collegio hanno rigettato il ricorso argomentando:
– innanzitutto che l’art. 452 undecies cp contiene due diverse previsioni: «Il comma 1 stabilisce una misura ablatoria obbligatoria e sottratta a valutazione discrezionale (“è sempre ordinata”), il cui ambito di applicazione risulta limitato - per scelta del legislatore – a specifiche fattispecie, considerate particolarmente gravi (inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; impedimento del controllo; associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dallo stesso titolo). Il comma 2, invece, prevede il vincolo reale per equivalente con riguardo a tutti i delitti contro l’ambiente di cui al codice penale, dunque anche per l’ipotesi in cui la confisca sia stata disposta ai sensi non del precedente comma “a numero chiuso”, ma dell’art. 240, comma 1, cod. pen. con portata generale; ossia, di una misura, facoltativa, applicata previa verifica di presupposti - l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze del secondo - di cui il provvedimento deve dar motivatamente conto, come nel caso in esame».
– che pertanto «La disciplina in tema di confisca si atteggia in maniera differente in ragione del delitto ambientale per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: mentre per le condotte di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies cod. pen. la confisca di quanto indicato nell’art. 452-undecies cod. pen. è sempre ordinata, in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. e, per equivalente, a norma dell’art. 452-undecies, comma 2, cod. pen.»