Rifiuti: omessa indicazione delle prescrizioni tecniche asseverate ed esercizio dell’azione penale
La Corte di Cassazione con la sentenza 32962/2023 si è pronunciata sul ricorso presentato dalla difesa di un imputato condannato, in relazione al reato di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256 c. 1 D. Lgs. 152/2006, per aver effettuato, senza autorizzazione o iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nell’ambito della propria attività di impresa.La difesa dell’imputato contestava, tra gli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnata in quanto erronea in riferimento all’omessa applicazione della procedura di estinzione ex art. 318 bis e ss TUA, sostenendo che l’imputato avesse ottemperato a tutte le prescrizioni impostegli dall’Autorità.
I Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto infondato il motivo in quanto hanno affermato che:
«La sentenza chiarisce che non ricorrono le condizioni per dichiarare estinto il reato ascritto al ricorrente ai sensi dell'articolo 318- septies d.lgs. n. 152/2006, «non essendo stato attestato che egli abbia adempiuto alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza (né se e quali fossero) e al pagamento dela contravvenzione di cui all'articolo 318- quater».
Sul punto la Corte osserva che, per quanto emerge dalla documentazione affidata al suo vaglio, sembrerebbe che lo smaltimento dei rifiuti provenienti da C&D sia stato operato in ossequio a provvedimento di «dissequestro temporaneo» disposto dall'autorità giudiziaria, e non in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'Autorità di vigilanza (che peraltro non può essere la Guardia di Finanza, p.g. procedente nel caso di specie), della cui esistenza il giudice stesso è all'oscuro.
La Corte (Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468 - 01), sul punto, ha stabilito che la procedura di cui agli articoli 318-bis e ss. d. Igs. 152/2006 non è obbligatoria, e che «l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale». L'obbligatorietà della speciale procedura in esame non può, del resto, «essere dedotta neppure dall'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318-ter d.lgs. 152/06 ("... impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente ... "), poiché si tratta di una mera scelta di stile espositivo, atteso che, nei casi concreti, si possono verificare situazioni analoghe a quelle già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro, come nel caso in cui l'organo di vigilanza decida di non impartire alcuna prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua» (Sez. 3, n. 24633 del 27/01/2021, Porrati, Rv. 281730 - 01).
Ancora, Sez. 3, n. 24483 del 04/12/2020, Feronia srl, Rv. 281575 - 01 ha precisato che «la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata. Tale principio è stato espressamente applicato da Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Rv. 259140, anche alla procedura estintiva disciplinata dagli artt. 318-bis e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, ancorché - si badi - l'oblazione assolta in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 318-septies, comrna 3, comporti il pagamento di una somma maggiore di quella dovuta in caso
di corretto e tempestivo adempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'art. 318-ter».
Pertanto, in caso di eventuale omessa attivazione della procedura di estinzione agevolata, l'imputato avrebbe potuto attivare il meccanismo di cui all'articolo 162-bis cod. pen. per definire il procedimento (Sez. 3, n. 24633 del 27/01/2021, cit.: «la facoltà di cui all'art. 162-bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella prevista dagli artt. 318-bis e SS. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, potendo essere esercitata non solo quando non ricorrano le condizioni per l'esperimento della procedura estintiva di settore, ma anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene»; Sez. 3, n. 7678 del 13/1/2017, Bonanno, Rv. 269140), ma non può invocare la speciale causa estintiva in parola».