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Imputato assolto e rimborso delle spese legali: vale anche per gli enti?

Il Decreto del Ministero della Giustizia del 20.12.21 (qui allegato) ha definito i criteri e le modalità di erogazione del rimborso delle spese legali per gli imputati nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione.

Tale Decreto prevede che il rimborso possa essere chiesto:

– dal «soggetto assolto, con sentenza divenuta irrevocabile[pronunciata ai sensi dell’art. 129 o 530 cpp], per tutti i capi di imputazione a lui contestati, con le formule perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto d'imputazione»: ex art. 1 comma 2 lett. e);
– «nei limiti dell'importo di euro 10.500,00 e comunque delle risorse disponibili»: ex art. 1 comma 2 lett. f);
– «per le spese sostenute dall'imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito»: ex art. 1 comma 2 lett. g).

Viceversa, il rimborso delle spese legali è espressamente escluso per i casi in cui l’imputato assolto:

– abbia beneficiato nel medesimo procedimento del Patrocinio a spese dello Stato;
– abbia ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;
– abbia diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende.

Il rimborso delle spese legali non sembrerebbe tuttavia applicabile anche nei confronti degli enti che siano stati assolti a séguito della celebrazione di un procedimento ex D. Lgs. 231/2001.

Innanzitutto perché il Decreto del Ministero della Giustizia del 20.12.21 nulla prevede al riguardo.

Inoltre perché all’ente, per espressa previsione ex art. 35 del D. Lgs. 231/2001, non si applicano indistintamente tutte le disposizioni relative all’imputato, ma soltanto quelle aventi natura processuale.
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