Infortunio sul lavoro: comportamento abnorme del lavoratore e verifica controfattuale
Con l’allegata sentenza 39489/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal legale rappresentante, datore di lavoro e responsabile per la sicurezza di un cantiere, condannato, in relazione al delitto di Omicidio colposo con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per aver omesso la dovuta formazione e informazione del lavoratore-infortunato circa i rischi connessi alla lavorazione da eseguire.Il fatto può essere così riassunto: la T.I. s.r.l. doveva procedere alla realizzazione di nuove linee per la distribuzione esterna dell'acqua riscaldata mediante la realizzazione di una dorsale metallica sopraelevata e previa posa in opera dei moduli metallici che, assemblati, avrebbero dovuto sormontare una pipe-rack pre-esistente, servendosi per il loro posizionamento di una gru, come previsto nel POS aziendale. Tuttavia, la lavorazione era stata effettuata mediante l'impiego di un muletto, macchinario inadatto allo scopo. Durante il lavoro, il capo squadra S. non era riuscito a reggere la fiancata di uno dei moduli del peso di circa 3,5 quintali, finendo per essere colpito dalla stessa e riportando lesioni dalle quali era derivata, a distanza di circa due mesi, la morte.
La difesa del ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, violazione di legge in ordine alla valutazione del comportamento esorbitante, eccentrico e eccezionale del lavoratore (utilizzo del muletto anziché della gru indicata dal datore di lavoro nel POS) che sarebbe stato tale da interrompere il nesso causale tra la condotta addebitata e l'evento.
A tale ultimo riguardo, i giudici del Supremo Collegio hanno rigettato il ricorso affermando che:
«In tema di causalità omissiva, nel reato colposo omissivo improprio, si è ormai definitivamente chiarito che il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (ex multis, Sez. U, n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222138; Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn, Rv. 261103; sez. 4, n. 22378 del 19/3/2015, Volcan, Rv. 263494; n. 28571 del 1/6/2016, De Angelis, Rv. 266945; n. 33749 del 4/5/2017, Ghelfi, Rv. 271052)».
«Tuttavia, e ciò va fermamente ribadito anche in questa sede, è sempre valido il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (sez. 4 n. 7188 del 10/1/2018, Bozzi, Rv. 272222)».
«Nella specie, la Corte di merito ha correttamente evidenziato che la condotta del lavoratore non era imprevedibile proprio in relazione alla mancata formazione e informazione del predetto sui rischi specifici connessi all'impiego di un macchinario diverso da quello contemplato nel POS».
«Pertanto, nessun rischio eccentrico può dirsi imprevedibilmente introdotto dal S. nel caso di specie, la sua condotta ponendosi quale diretta e prevedibile conseguenza della mancanza conoscitiva sui rischi connessi alla lavorazione, nel corso della quale è avvenuto l'infortunio».