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Infortunio sul lavoro e particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cp

La sentenza 9457/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dalla difesa di un imputato condannato in relazione al delitto di lesioni personali colpose gravi commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro per aver cagionato lesioni alla mano del lavoratore giudicate guaribili in settantatre giorni.

La difesa dell’imputato
lamentava, tra gli altri motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cp.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondato tale motivo e, per l’effetto, annullato sul punto la sentenza impugnata per nuovo giudizio, sulla base della seguente motivazione:

«E', invece, fondato il terzo motivo. Il mero riferimento della Corte di merito, nell'argomentare l'esclusione della particolare tenuità del fatto, alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. risulta infatti insufficiente, a considerare che in astratto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione anche al delitto di lesioni colpose gravi in relazione ai limiti edittali di pena previsti per tale reato, ancor più in seguito alla modifica ampliativa del citato art. 131-bis apportata dal recente D.Lgs. n. 150 del 2022. Non é sufficiente, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità di che trattasi, fare riferimento alla mera configurabilità di una circostanza aggravante (a meno che, beninteso, essa non comporti automaticamente l'emergere di elementi decisivi in senso ostativo ai fini dell'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis), dovendo procedersi, a tal fine, ad una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta (nei termini richiesti da Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Nel caso in esame, la Corte di merito non ha, in definitiva, sviluppato alcun elemento argomentativo in ordine alla caratterizzazione del fatto storico (ad esempio con riguardo all'esiguità o meno delle conseguenze dannose del reato), laddove ciò sarebbe stato necessario, nei termini indicati dalla già richiamata giurisprudenza apicale di legittimità
».
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