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Inquinamento atmosferico: responsabilità penale per mancata autorizzazione alla modifica sostanziale dello stabilimento

La sentenza 5576/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dai legali rappresentanti di una società, avverso la sentenza che aveva statuito la loro penale responsabilità ex art. 279 c. 1 (in relazione all'art. 269 c. 8) D. Lgs. 152/2006, per aver apportato modifiche sostanziali allo stabilimento gestito dai predetti in violazione delle prescrizioni contenute nella Autorizzazione Unica Ambientale.

La difesa degli imputati lamentava
, tra gli altri motivi di ricorso, la mancante o manifestamente illogicità della motivazione in relazione alla natura sostanziale della modifica in questione apportata allo stabilimento.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto manifestamente infondato
tale motivo e rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione:

«5.3. Ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. m-bis), d.lgs. n. 152, cit., per modifica sostanziale si deve intendere quella "che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente (..) Le regioni e le province autonome possono, nel rispetto della presente definizione, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 269, comma 8".

5.4. Si tratta, all'evidenza, di una valutazione di natura fattuale che non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, coerente con le prove indicate dal giudice, non manifestamente illogica e non intrinsecamente o estrinsecamente contraddittoria, non essendo indispensabile, come anticipato, una perizia che accerti le conseguenze, sulle matrici ambientali, delle modifiche apportate all'impianto.

5.5. Non è perciò manifestamente illogico dedurre dalla situazione di fatto descritta dal Tribunale (la realizzazione di nuovi punti di immissione in atmosfera e di nuovi silos nonché la creazione di una nuova e rilevante parte di impianto) la conclusione dell'effettivo, tangibile aumento delle emissioni in atmosfera e della idoneità di tali modifiche a determinare un danno o un pericolo concreto alle matrici ambientali
».
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