Inquinamento atmosferico: responsabilità penale per mancata autorizzazione alla modifica sostanziale dello stabilimento
La sentenza 5576/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dai legali rappresentanti di una società, avverso la sentenza che aveva statuito la loro penale responsabilità ex art. 279 c. 1 (in relazione all'art. 269 c. 8) D. Lgs. 152/2006, per aver apportato modifiche sostanziali allo stabilimento gestito dai predetti in violazione delle prescrizioni contenute nella Autorizzazione Unica Ambientale.La difesa degli imputati lamentava, tra gli altri motivi di ricorso, la mancante o manifestamente illogicità della motivazione in relazione alla natura sostanziale della modifica in questione apportata allo stabilimento.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto manifestamente infondato tale motivo e rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione:
«5.3. Ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. m-bis), d.lgs. n. 152, cit., per modifica sostanziale si deve intendere quella "che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente (..) Le regioni e le province autonome possono, nel rispetto della presente definizione, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 269, comma 8".
5.4. Si tratta, all'evidenza, di una valutazione di natura fattuale che non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, coerente con le prove indicate dal giudice, non manifestamente illogica e non intrinsecamente o estrinsecamente contraddittoria, non essendo indispensabile, come anticipato, una perizia che accerti le conseguenze, sulle matrici ambientali, delle modifiche apportate all'impianto.
5.5. Non è perciò manifestamente illogico dedurre dalla situazione di fatto descritta dal Tribunale (la realizzazione di nuovi punti di immissione in atmosfera e di nuovi silos nonché la creazione di una nuova e rilevante parte di impianto) la conclusione dell'effettivo, tangibile aumento delle emissioni in atmosfera e della idoneità di tali modifiche a determinare un danno o un pericolo concreto alle matrici ambientali».