Nozione di «rifiuto» ai sensi del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11603/2022 – qui allegata – si è pronunciata sulla nozione di «rifiuto» prevista dall’art. 183 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 152/2016.La difesa dell’imputato lamentava che gli asseriti «rifiuti» (nella specie autovetture e relativi pezzi di ricambio) rappresentassero invece dei «sottoprodotti» vendibili, soprattutto in considerazione del fatto che l’imputato svolgesse, in modo lecito, l’attività di commercio all’ingrosso di veicoli usati.
La Corte, dichiarando inammissibile il motivo, ha affermato che «ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. A tal proposito, questa Corte ha chiarito che acquisita la qualità di "rifiuto" di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario (Sez. 3, n. 46586 del 03/10/2019, dep. 18/11/2019, Marchi, Rv. 277280; Sez. 3, n. 5442 del 15/12/2016, dep. 06/02/2017, p.m. in c. Zanontello, Rv. 269249).
Orbene, nel caso di specie la natura di “rifiuti” è stata correttamente e in maniera convergente desunta dai giudici di merito dalla quantità, dalle condizioni e delle modalità di custodia dei beni, ossia veicoli semidistrutti e completamente inutilizzati, pezzi di veicoli del tutto inservibili, tra cui oggetti da qualificarsi come pericolosi – quali batterie, parti elettriche, pneumatici, contenitori di oli – il tutto in stato di abbandono, senza alcuna protezione ed esposto alle intemperie, come documentato ictu oculi dal materiale fotografico in atti (cfr. p. 8 della sentenza impugnata); come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, la maggior parte di tali beni, per le descritte condizioni in cui si trovavano, non potevano essere oggetto di vendita, e, quand’anche fossero stati in origine “sottoprodotti”, avevano perso tale qualifica diventando, a tutti gli affetti, “rifiuti”, qualità che evidentemente non viene meno per il solo fatto che l’agente abbia acquisito detti beni al fine di rivenderli, essendo indifferente l’utilità che potrebbe trarne il cessionario».