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Prescrizione del reato tributario e confisca per equivalente: in attesa delle Sezioni Unite

La terza sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito relativo al perimetro temporale di applicazione da attribuire all’art. 578 bis cpp. (Decisioni sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione), a seguito della sua modifica avvenuta con la legge 9.1.19 n. 3, per cui tale disposizione si applica anche ai casi di confisca per equivalente ex art. 322 ter cp.

La difesa dell’imputato, (condannato per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in relazione al quale era stata disposta la confisca di beni per equivalente), lamentava l’illegittimità della confisca perché quest’ultima era stata disposta a norma dell’art. 12 bis D. Lgs. 74/2000 introdotto dal D. Lgs. 158/2015, e cioè in base ad una disposizione entrata in vigore in epoca successiva alla data di commissione del fatto-reato, nonché perché la relativa statuizione di confisca doveva essere eliminata per effetto della pronuncia della sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati.

Secondo un orientamento di legittimità, affermato da tre sentenze, l’art. 578 bis cpp (a seguito della modifica avvenuta con la legge 9.1.19 n. 3) consentirebbe la confisca per equivalente anche in caso di sentenza di prescrizione del reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore.

Viceversa, secondo altro indirizzo, affermato da altrettante sentenze di legittimità, l’art. 578 bis cpp sarebbe applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12 bis D. Lgs. 74/2000, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore della modifica dell'art. 578 bis cpp avvenuta nel 2019 atteso il carattere afflittivo-punitivo caratterizzante tale particolare tipologia di confisca.

Con l’ordinanza n. 15229 del 2022 – qui allegata – è quindi stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell’impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell’imputato, ed il fatto sia anteriore all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lettera f) legge 9.1.19, n. 3, che ha inserito nell’art. 578 bis cpp le parole “o la confisca prevista dall’art. 322 ter c.p.”».
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