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Prescrizioni ambientali asseverate: impugnazioni e proroghe

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24483/2021 – qui allegata – ha affrontato la questione relativa la proponibilità, innanzi al giudice penale, di impugnazioni e di richieste di proroga delle prescrizioni asseverate previste dagli artt. 318 ter e ss D. Lgs. 152/2006.

Il Supremo Collegio ha affermato che – preliminarmente all’esercizio dell’azione penale – è possibile presentare richieste di proroghe relative l’adempimento delle predette prescrizioni esclusivamente all’Organo di Vigilanza o alla Polizia Giudiziaria che hanno emesso la singola prescrizione.

Inoltre, che – dopo l’esercizio dell’azione penale – ogni questione inerente tali prescrizioni ambientali è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale in quanto le predette non costituiscono provvedimenti amministrativi impugnabili innanzi al giudice amministrativo.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «La prescrizione impartita ai sensi dell'art. 318 ter, D. Lgs. n. 152 del 2006, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria non autonomamente né immediatamente impugnabile davanti al giudice penale, restando ogni questione devoluta al giudice penale successivamente all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione».
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