Profitto di un precedente reato e delitto di infedele/omessa dichiarazione
Con l’allegata sentenza 23079/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un imputato, condannato in relazione al reato di Omessa dichiarazione (ex art. 5 D. Lgs. 74/2000), per non avere presentato, in qualità di legale rappresentante di una società e al fine di evadere le imposte, la dichiarazione dei redditi pur essendo obbligato.La Corte d’Appello aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato ritenendo che la somma provento del reato di truffa (commesso dal ricorrente nei confronti di un terzo) dovesse essere indicata nella dichiarazione e che – pertanto – fosse stata superata la soglia di rilevanza penalistica del fatto.
In estrema sintesi, la difesa del ricorrente lamentava l’erronea interpretazione del delitto di omessa dichiarazione sostenendo che non sarebbe possibile sottoporre ad imposizione fiscale la somma provento di altro reato. In particolare, osservava che il profitto del reato sarebbe soggetto ad un mero obbligo di restituzione e di risarcimento tale da escludere la natura di addizione patrimoniale.
I giudici del Supremo Collegio hanno dichiarato inammissibile il ricorso:
– preliminarmente, richiamando «il principio di diritto secondo cui il reato di dichiarazione infedele dei redditi ai fini IRPEF di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 sussiste anche qualora l'evasione di imposta riguardi redditi di derivazione illecita, salvo che i relativi proventi siano stati assoggettati a sequestro o confisca penale nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, dal momento che solo in tale ipotesi i provvedimenti ablatori determinano, in relazione al principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., una riduzione del reddito imponibile (Sez. 3, n. 18575 del 14/02/2020, Rv. 279500)».
- Successivamente, affermando che «tale principio sia estensibile ed applicabile, altresì, all'ipotesi di omessa dichiarazione ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000; di talché qualora risultino accertati redditi di natura diversa - e a fortiori qualora si tratti di redditi di derivazione illecita, come nel caso in esame - a meno che non siano assoggettati a provvedimenti ablatori contestuali, essi dovranno essere dichiarati dal contribuente, costituendo conseguentemente base imponibile soggetta agli adempimenti fiscali stabiliti dalla legge».