Pubblicata la legge 22/2022 «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale»
Facendo seguito alla nostra precedente news, rappresentiamo che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22.3.2022 la legge 9 marzo 2022 n. 22 «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale».In considerazione di ciò, i reati contro il patrimonio culturale da oggi sono disciplinati dal nuovo Titolo VIII Bis del C.P. rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale» e alcuni di essi sono divenuti reati presupposto da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti.
In particolare, nel D. Lgs. 231/01 sono stati inseriti i seguenti illeciti amministrativi:
Art. 25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale).
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’art. 518 novies del CP, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 ter, 518 decies e 518 undecies del cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 duodecies e 518 quaterdecies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 bis, 518 quater e 518 octies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni.
Art. 25 duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 sexies e 518 terdecies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.
2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 c. 3
Alleghiamo il testo completo della legge 22 del 2022.