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Pubblicata la Relazione del Massimario sulle Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22)

A seguito della entrata in vigore della legge 9.3.22 n. 22, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione ha pubblicato la Relazione n. 34/2022.

Tale Relazione, oltre a mettere a fuoco il nuovo statuto penale dei beni culturali, analizza le relative modifiche apportate al Decreto Legislativo 231/2001.

A tale ultimo riguardo, la Relazione dapprima analizza l’ambito di applicazione dei nuovi illeciti amministrativi previsti dagli articoli 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies ( Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali) e cioè, in altri termini, le sanzioni applicabili agli enti in base ai reati-presupposto da cui deriva la responsabilità amministrativa degli Enti.

Successivamente invece offre delle indicazioni pratiche per realizzare i Modelli 231 al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato in parola.

In particolare afferma che «Ai fini del meccanismo della compliance, i modelli di organizzazione, gestione e controllo (art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001) andranno all’uopo implementati da parte delle istituzioni museali, case d’asta e di tutti gli enti interessati favorendo l’adozione di modelli idonei ad agevolare le attività di reporting ed a favorire gli obblighi di collaborazione che le societas potrebbero attuare, ispirandosi alle Linee Guida delle Nazioni Unite per la prevenzione e repressione del traffico di beni culturali del 2014 ed alle misure pre-penali di cui alla Convenzione di Nicosia, ad esempio: nel tracciamento dell’origine degli oggetti d’arte e della catena proprietaria; nella registrazione (e nel regolare aggiornamento), presso archivi elettronici istituiti (od implementati) appositamente, di tutti i dati relativi ai beni culturali di cui sono in possesso; nell’introduzione, ove non già presenti, di sistemi (auspicabilmente informatici, per migliorare la tracciabilità) di licenze di esportazione e importazione per i beni culturali; nell’adozione di registri (ancora una volta, auspicabilmente elettronici) delle transazioni commerciali riguardanti opere d’arte e di antiquariato, laddove non già previsti; nel monitoraggio delle compravendite di questi beni su Internet, possibilmente con il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei gestori delle piattaforme potenzialmente utilizzate a questo fine; nella segnalazione presso le autorità competenti di attività sospette. Attraverso siffatte pratiche, si avrebbe maggior contezza circa l’esatta entità del patrimonio culturale, la collocazione dei beni artistici e il loro valore: condizioni le quali, se effettive, renderebbero meno agevole l’agire criminoso in questo ambito».
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