Reati tributari: parte civile e pena sospesa
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16973 del 2022 – qui allegata – si è pronunciata in relazione al ricorso presentato dalla difesa di un imputato che era stato condannato nei giudizi di merito in relazione ai reati tributari di omessa dichiarazione e di occultamento e distruzione di documenti contabili.Il ricorrente sosteneva che la sentenza impugnata fosse nulla in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato subordinato al pagamento dell’ammontare complessivo dell’imposta evasa;inoltre perché il ricorrente non si sarebbe arricchito con il reato, i cui effetti sarebbero andati a beneficio solo dell'ente, né alcuno avrebbe mai avanzato una pretesa risarcitoria, cosa che avrebbe impedito l'applicazione dell'art. 165 cp.
I giudici della Suprema Corte hanno annullato senza rinvio la sentenza in parola limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dell’imposta evasa in quanto:
– «il Collegio, infatti, aderisce all’indirizzo in forza del quale il giudice non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale – in difetto di costituzione di parte civile – all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, in quanto queste, come risarcimento, riguardano soltanto il danno civile e non quello criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma del citato art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono ancora cessati».