Rifiuti: deposito incontrollato e qualifica formale di imprenditore
Con l’allegata sentenza 2339/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal difensore di un imputato che era stato condannato, in relazione alla contravvenzione prevista dall’art. 256 c. 2 D. Lgs. 152/2006 (Deposito incontrollato di rifiuti), perché, quale titolare di un’impresa individuale, in assenza di autorizzazione, aveva depositato in modo incontrollato, all’interno di un terreno nella sua disponibilità, rifiuti speciali non pericolosi.La difesa dell’imputato lamentava violazione di legge in quanto, a suo avviso, non era stata provata in alcun modo la qualifica di imprenditore, né mediante la produzione di visura camerale, né mediante l’unica prova testimoniale assunta.
I giudici del supremo collegio hanno ritenuto inammissibile il ricorso e, in relazione a quanto lamentato con il predetto motivo, hanno statuito quanto segue:
«lamentare, in assenza di travisamenti di sorta, la mancanza di prova della qualità di imprenditore del ricorrente (e della relativa mancanza di motivazione) è deduzione manifestamente infondata che oltretutto ignora la copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto;
3.6. non v'è dubbio che il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sia un reato proprio che può essere commesso solo dal titolare dell'impresa, dai responsabili di enti e da coloro che, comunque, di fatto esercitano poteri gestori dell'impresa (Sez. :3, n. 37603 del 09/09/2021, Pardo, Rv. 282332 - 01; Sez. 3, n. 5042 del 17/01/2012, Golfrè, Rv. 252131 - 01; Sez. 3, n. 33766 del 10/05/2007, Merlo, Rv. 238859 - 01; Sez. 3, n. 42377 del 19/09/2003, Sfrappini, Rv. 226585 - 01);
3.7.tale qualità, tuttavia, può essere dimostrata in qualsiasi modo ed essere desunta anche dalle modalità stesse di consumazione del reato non essendo necessaria, ai fini della consumazione del reato stesso, la qualifica formale di imprenditore;
3.8.è stato, infatti, precisato (e deve essere ribadito) che il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima (Sez. 3, n. 56275 del 24/10/2017, Marcolini, Rv. 272356 - 01; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Saldutti, Rv. 270323 - 01; Sez. 3, n. 38364 del 27/06/2013, Beltipo, Rv. 256387 - 01);»