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Rifiuti: distinzione tra le contravvenzioni di discarica abusiva e di deposito incontrollato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19874/2022 – qui allegata – si è pronunciata in relazione ad un ricorso proposto da un imputato che era stato condannato per la contravvenzione di discarica abusiva ex art. 256 comma 3 Testo Unico Ambientale.

La difesa del predetto lamentava l’erronea qualificazione del fatto in quanto riteneva che lo stesso configurasse non già il reato di discarica abusiva, bensì quello di deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256 comma 2 Testo Unico Ambientale.

I giudici del Supremo Collegio, dichiarando inammissibile il ricorso, hanno affermato che «Secondo la giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 – 01, in motivazione), ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996), con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi (Sez. 3, n. 27296 del 12/05/2004, Micheletti, Rv. 229062) ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata (Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018, Caprino, Rv. 273918).
Come affermato dalla sentenza Schepis, la distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, e quello di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per il reato di discarica abusiva, evidenziando che inducevano a qualificare i fatti in termini di deposito incontrollato di rifiuti le caratteristiche di questi ultimi, la loro sostanziale omogeneità e la loro modesta quantità in rapporto alla ridottissima estensione dell'area)
».
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