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Rifiuti e sequestro/confisca a carico del terzo estraneo al reato

Con l’allegata sentenza 47685/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata, in sede cautelare, sul ricorso proposto da una società avverso un'ordinanza di un Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di un mezzo ai fini della confisca.

Il difensore della società lamentava
, tra i vari motivi di ricorso, che la ricorrente fosse terza estranea al reato, che la stessa non potesse sospettare che l’attività di trasporto fosse effettuata in maniera illecita e che gli imputati avessero agito a sua insaputa.

I giudici del Supremo Collegio, dichiarando inammissibile il ricorso, hanno rassegnato la seguente motivazione:

«la corte ha reiteratamente affermato che il mezzo da confiscare deve appartenere all'autore del reato e che, pertanto, la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti ad un terzo estraneo al reato non possa essere ordinata, sempre che nei suoi confronti non sia individuata la violazione di obblighi di diligenza e che risulti la buona fede, intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato (così Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004, Datola, Rv. 229010. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 44837 del 7/11/2007, Aprea, non massimata; Sez. 3, n. 26529 del 20/5/2008, Torre, Rv. 240551; Sez. 3, n.12108 del 18/11/2008, Apicella, Rv. 243394; Sez. 3, n. 20935 del 11/3/2009, Anselmi e altri, Rv. 243621).

Si è ulteriormente precisato come gravi sul terzo proprietario estraneo al reato l'onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito del mezzo o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente, al fine di ottenere la restituzione del mezzo ed evitare la confisca, rilevando anche che, in tali casi, la dimostrazione richiesta al terzo proprietario non configura un'ipotesi di inversione di onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l'accertamento della responsabilità penale (Sez. 3, n. 22026 del 29/4/2010, Grisetti, non massimata; Sez. 3, n. 46012 del 4/11/2008, Castellano, Rv. 241771; Sez. 3, n. 26529 del 20/5/2008, Torre, Rv. 240551, Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004, Datola, Rv. 229010, cit.)
».
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