Sequestro a fini di confisca per omessa dichiarazione dei redditi: fumus e soglie di punibilità
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7525 del 2022 – qui allegata – si è pronunciata in relazione ad un ricorso presentato da una persona indagata per il reato di ricettazione perché era stata trovata in possesso di € 77.250 in contanti.Tale somma veniva sottoposta a sequestro preventivo avverso il quale l’indagato proponeva istanza di riesame.
Il Tribunale adito confermava la legittimità del sequestro, ma precisava che non era configurabile il fumus del reato di ricettazione, bensì quello di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ex art. 5 D. Lgs. 74/2000, con conseguente confiscabilità del denaro ex art. 12 bis stesso Decreto.
In considerazione di ciò, l’indagato proponeva ricorso per Cassazione dolendosi del fatto che fosse stato ritenuto sussistente il fumus del reato di omessa dichiarazione. Ed infatti, secondo la difesa, il mero possesso del denaro non poteva essere ritenuto elemento decisivo e, anche a voler ipotizzare il predetto reato tributario, l’imposta evasa sarebbe stata inferiore alla soglia di punibilità prevista da tale fattispecie incriminatrice.
I giudici del Supremo Collegio hanno accolto il ricorso dell’indagato affermando che:
– in generale, «nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa. Ne discende che a fondamento di una misura cautelare reale, debbano sussistere elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano […] di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato, pur non dovendo assurgere, il compendio complessivo, alla persuasività richiesta dall’art. 273 cpp per le misure di cautela personale»;
– in particolare, «non può ritenersi sufficiente, pertanto, il generico richiamo alla astratta configurabilità del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi senza indicare alcun elemento da cui desumere la violazione delle soglie di legge, risultando la motivazione sul punto meramente apparente. Deve, invece, procedersi all’indicazione dell’ammontare della verosimile imposta evasa e, quindi, del superamento della soglia di punibilità di cui al D. Lgs. 74/2000 art. 5 – sia pure nei termini di una fase cautelare – attraverso tutte le verifiche del caso, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto».
In considerazione di quanto sopra appare pertanto possibile affermare che, sebbene il predetto principio di diritto sia stato affermato in relazione alla fattispecie di omessa dichiarazione, lo stesso sia applicabile ad ogni reato tributario che preveda una soglia di punibilità del fatto.