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Sicurezza sul lavoro nell’esecuzione di contratti di subappalto: responsabilità penale per omessa indicazione nel DVR dei rischi interferenziali

Con l’allegata sentenza 5907/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal legale rappresentante di una società cooperativa condannato in primo grado, con la sola pena dell’ammenda, per la contravvenzione di «Sanzioni per il datore di lavoro» prevista dell’art. 68 comma 1 lett. B) D. Lgs. 81/08 per aver omesso di valutare nel proprio DVR il rischio di caduta di materiali dall’alto.

La cooperativa rappresentata dall’imputato aveva ricevuto in subappalto l'incarico di svolgere l’attività di facchinaggio e movimentazione merci presso un magazzino in cui i dipendenti della stessa erano preposti allo scarico dei camion e alla sistemazione in apposite aree di bancali posti uno sopra l’altro. Il Tribunale premetteva che i bancali potevano deformarsi per ragioni di caldo, di freddo o di peso così da far piegare la pila e conseguentemente potevano rovinare al suolo. Ed infatti, accadeva che la pila dei bancali si deformava e che tre bancali cadevano sul dipendente di altra ditta preposta al servizio di pulizia dei locali cagionandone la morte.

La difesa dell’imputato lamentava
la sussistenza del reato, relativa alla omessa adozione di misure di protezione delle aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall’alto, deducendo che la ditta dell’imputato non aveva la disponibilità giuridica del magazzino e che il rischio di caduta di materiale dall’alto fosse di natura interferenziale e che, pertanto, la gestione del suddetto rischio gravasse su chi aveva la disponibilità giuridica del magazzino.

I giudici del supremo collegio hanno ritenuto infondato il motivo e quindi rigettato il ricorso in quanto:

«la giurisprudenza di legittimità ha elaborato indicazioni precise sia con riguardo al luogo di lavoro in relazione al quale può essere responsabile il datore di lavoro, sia in riferimento agli obblighi gravanti sui subappaltatori quali datori di lavoro.

Per quanto concerne il primo aspetto, è diffusa l'affermazione secondo cui per «luogo di lavoro» deve intendersi qualunque «luogo, anche extra-cantiere, in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro ed in cui, in conseguenza, il lavoratore deve o può recarsi per eseguire incombenze di i qualsiasi natura in relazione alla propria attività» (così Sez. 4, n. 43840 del 16/05/2018, C., Rv. 274265-01). Inoltre, proprio muovendo dal presupposto per il quale «nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra non soltanto il cantiere, ma anche ogni altro luogo in cui i lavoratori siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere ad incombenze inerenti all'attività che si svolge nel cantiere», si è precisato che lo stesso può essere costitiito pure da «una strada pubblica ed aperta al pubblico transito, esterna al cantiere» (cfr., per queste indicazioni, Sez. 4, n. 40721 del 09/09/2015, Steinwurzel, Rv. 264715- 01, e Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011, Tessari, Rv. 250760-01).

Con riferimento al secondo aspetto, ad avviso di un indirizzo giurisprudenziale mai smentito, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (così, tra le altre, Sez. 3, n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni, Rv. 254993-01, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di una ditta subappaltatrice che aveva omesso di recintare l'area in cui si trovava una gru a bassa rotazione, nonché Sez. 4, n. 42477 del 16/07/2009, Cornelli, Rv. 245786-01).

3.3. I riferimenti normativi richiamati e la pertinente interpretazione giurisprudenziale inducono a ritenere che ogni datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l'obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche 'quando questi siano dovuti alle "interferenze" con l'attività di altre imprese, ed anche quando l'organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell'appaltatore o del committente.

(…)

Ciò posto, appare pienamente ragionevole ritenere che i datori di lavoro diversi dal committente, pur non dovendo redigere il D.U.V.R.I., siano comunque obbligati ad attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva
».

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