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Sicurezza sul lavoro nell’esecuzione di contratti di subappalto: responsabilità penale tra DVR e DUVRI

Con l’allegata sentenza 5907/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un legale rappresentante di una società cooperativa condannato in primo grado, con la sola pena dell’ammenda, per la contravvenzione di «Sanzioni per il datore di lavoro» – prevista dell’art. 55 comma 4 D. Lgs. 81/08 – per aver omesso di valutare nel proprio DVR il rischio di caduta di materiali dall’alto.

La cooperativa rappresentata dall’imputato aveva ricevuto in subappalto l’attività di facchinaggio e movimentazione merci presso un magazzino in cui i dipendenti della stessa erano preposti allo scarico dei camion e alla sistemazione in apposite aree di bancali posti uno sopra l’altro. In particolare, il Tribunale premetteva che i bancali potevano deformarsi per ragioni di caldo, di freddo o di peso così da far piegare la pila e conseguentemente potevano rovinare al suolo. Ed infatti, accadeva che la pila dei bancali si deformava e che tre bancali cadevano sul dipendente di altra ditta preposta al servizio di pulizia dei locali cagionandone la morte.

La difesa dell’imputato lamentava
la violazione di legge in quanto il Tribunale aveva addossato all’imputato la responsabilità per la mancata analisi dei rischi interferenziali, confondendo il contenuto del DVR con quello del DUVRI, sebbene l’imputazione contestasse all’imputato lacune relative al DVR e non al DUVRI.

I giudice del supremo collegio hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso in quanto:

«Per un verso, si è affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in un medesimo ambiente operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (così Sez. 3, n. 17119 del 20/01/2015, Montaguti, Rv. 263233-01).

Per l'altro, si è precisato che la contravvenzione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all'art. 7 d.lgs. 17 settembre 1994 n. 626, deve ritenersi, a seguito della sua riconfigurazione ad opera dell'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, un reato proprio del committente, cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, e, pertanto, in applicazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., non può più essere imputata anche al datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, fermi restando gli obblighi di cooperazione e di coordinamento e fatto salvo l'obbligo di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 d.lgs. n. 626 del 1994 (così Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfì, Rv. 267686- 01, e Sez. 3, n. 2285 del 14/11/2012, dep. 2013, Formentini, Rv. 254836-01, ma anche, più di recente, in via incidentale, Sez. 4, n. 30792 del 06/05/2021, Cantori, non massimata)».

(...)

Da quanto indicato, discende che deve ritenersi doveroso distinguere tra l'obbligo di redazione di un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa», quale è il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), che è posto a carico di "ciascuno" dei datori di lavoro coinvolti, anche se subappaltatori, e l'obbligo di redazione di un documento contenente in particolare la valutazione dei rischi da interferenze, D.U.V.R.I.(Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), che grava, invece, esclusivamente sul solo datore di lavoro committente.

2.3. Nella specie, vi è una divaricazione tra imputazione e sentenza.
Il capo di accusa sub c), infatti, contesta all'attuale ricorrente di non aver provveduto «ad analizzare nel DVR (documento valutazione rischi) il rischio di caduta dall'alto» in modo adeguato.
La sentenza, invece, afferma la responsabilità dell'attuale ricorrente per il fatto contestato sub c) esaminando il DUVRI, citando di questo le pagg. 12, 46 e 47, e facendo anche espresso riferimento alla previsione del rischio interferenziale.
Il difetto di correlazione tra l'accusa e la sentenza è rilevante e significativo.
Invero, mentre l'imputazione correttamente contesta il reato avendo riguardo ad un documento, il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), che l'attuale ricorrente, quale legale rappresentante di un'impresa coinvolta nei lavori, sia pure a titolo di subappalto, era in ogni caso tenuto obbligatoriamente a predisporre, la sentenza afferma la penale responsabilità dell'imputato facendo riferimento ad un documento, il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), la cui elaborazione gravava non su tale soggetto, in quanto datore di lavoro subappaltatore, bensì, esclusivamente, sul datore di lavoro committente
».

Pertanto, «Il Giudice del rinvio procederà a nuovo accertamento dei fatti, anche compiendo, ove lo ritenga utile, ulteriori attività istruttorie, per valutare se sussista la responsabilità penale dell'attuale ricorrente per il reato contestato al capo c). A tal fine, esaminerà le risultanze non del D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), ma del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), essendo l'imputato, quale datore di lavoro subappaltatore, obbligato ad elaborare solo questo secondo documento. In particolare, il Giudice del rinvio accerterà se il D.V.R., a norma di quanto stabilito dagli artt. 55, comma 4, 17, comma 1, lett. a), e 28, comma 1, lett. a), primo periodo, d.lgs. n. 81 del 2008, dovesse prendere in considerazione il rischio di caduta di materiali dall'alto, e, in caso di conclusione affermativa, se nel precisato documento vi fossero carenze di previsione o di apprezzamento in ordine al precisato rischio».
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