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Sicurezza sul lavoro: nozione di datore di lavoro penalmente rilevante

La sentenza 9451/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da una persona fisica imputata, in qualità di datore di lavoro, del delitto di omicidio colposo di un lavoratore commesso con colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro e anche per non aver osservato le elementari regole prudenziali di buona tecnica nella effettuazione dei lavori di scavo e per non avere adottato le misure che, per la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.).

La difesa dell’imputato lamentava
, tra gli altri motivi di ricorso, la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione sostenendo che invero la responsabilità penale non era riconducibile all’imputato bensì al di lui fratello, reale datore di lavoro.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto inammissibile tale motivo
nonché il ricorso sulla base della seguente motivazione:

«La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità – che, peraltro, richiama – secondo cui assume posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (cfr. ex multis Sez. 4 nn. 22079/2019 e 31863/2019), risultando, pertanto, irrilevante, ai fini che ci occupano, la prospettata inesistenza di una impresa edile facente capo all'odierno ricorrente, titolare di una impresa individuale dichiarata fallita, e rappresentando, al contrario, la totale abusività dell'esercizio di attività d'impresa da parte del prevenuto, un ulteriore fattore di incremento del disvalore dei fatti.

Corretto appare anche il rilievo, che si legge in sentenza, che, in tema di infortuni sul lavoro, la stessa disposizione di cui all'art. 299 D.lgs. n. 81/08, ha chiarito che la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e agli altri garanti ivi indicati, sicché l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. (cfr. sul punto Sez. 4 n. 18090/2017)
».
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