Sicurezza sul lavoro: prescrizione, omessa nomina del RSPP e mancata elaborazione del DVR
La sentenza 7062/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un imputato che era stato condannato in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 17 d. Lgs. 81/08 per aver omesso di designare il RSPP e per non aver adottato il DVR in relazione all’attività di taglio di legname sul terreno di sua proprietà affidato a due lavoratori qualificati come dipendenti di fatto.La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando diversi motivi, l’ultimo dei quali avente ad oggetto l’intervenuta prescrizione del reato.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondato tale ultimo motivo di ricorso e annullato la sentenza per intervenuta prescrizione affermando che:
«Nel caso di specie, la sentenza impugnata nega l'intervenuta prescrizione ritenendo trattarsi di reato permanente e richiamando la sent. Sez. 3, n. 46340 del 27/10/2011, Farano, Rv. 251342, con la quale si è affermato il principio che i reati contravvenzionali, previsti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, hanno natura permanente e la situazione antigiuridica si protrae e persiste fino a quando il responsabile non abbia provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si pronunci con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato.
3.3. In realtà - osserva il Collegio - detto principio, pur in sé certamente condivisibile, postula l'esistenza e la continuità di una struttura imprenditoriale e non si attaglia ai casi, come quello in esame, secondo la stessa ricostruzione fattane in sentenza, di svolgimento di attività occasionale effettuata da soggetto non titolare di attivitàimprenditoriale, avvalendosi di personale non regolarizzato come dipendente. A prescindere dalla doglianza circa la stessa insussistenza del reato in un caso simile – devoluta a questa Corte sub motivo n. 2, ma insuscettibile di originare in questa sede una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., stante la non evidenza del fatto e, semmai, la necessità di annullare con rinvio per nuova valutazione – il difetto di prova, e di motivazione, circa la protrazione di un'attività d'impresa successivamente alla data del sopralluogo del 6 giugno 2016 impone, anche in favor rei ex art. 531, comma 2, cod. proc. pen., d'individuare la suddetta data quale momento consumativo. Risultando dagli atti un'unica causa di sospensione del corso della prescrizione per 223 giorni - conseguente al rinvio del processo effettuato dal 5 maggio al 14 dicembre 2017 - il reato si è pertanto estinto per prescrizione il 15 dicembre 2021, vale a dire prima della sentenza impugnata».