Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e alienazione dell’abitazione di famiglia
Con l’allegata sentenza 26057/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata, in sede cautelare, sul ricorso proposto dalla Pubblica Accusa avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva annullato un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto l’immobile di civile abitazione di proprietà dell’indagata.Secondo l’accusa, il trasferimento della proprietà dell’immobile a favore del figlio integrava il fumus del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D. Lgs. 74/2000 e pertanto doveva essere sottoposto a sequestro preventivo ai fini della successiva confisca.
In estrema sintesi, con il primo motivo di ricorso la Procura della Repubblica lamentava che il giudice di merito avesse erroneamente applicato in sede penale l’art. 76 D.P.R. 602/1973 («l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente») in quanto lo stesso sarebbe applicabile solo ai processi tributari.
I giudici del Supremo Collegio hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto, condividendo le argomentazioni rassegnate nel provvedimento oggetto di ricorso, hanno confermato l’insussistenza del fumus commissi delicti in quanto «il bene immobile oggetto dell’operazione economica qualificata come fittizia non poteva essere sottoposto alla procedura di esecuzione coattiva da parte dall’Erario per i crediti vantati da quest’ultimo… Il giudice del Riesame ha pertanto correttamente ritenuto che difettasse il fumus, poiché non si prospetta, neppure in astratto e sulla base di una ricostruzione meramente esegetica, l’aggettivazione della condotta in termini di idoneità ad elidere l’efficacia della procedura di riscossione coatta».