231 e applicazione del principio costituzionale del giusto processo agli enti stranieri
Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Milano, con l’ordinanza qui allegata, si è pronunciato in relazione alla applicabilità del principio costituzionale del giusto processo anche a favore della persona giuridica, avente sede legale in Olanda e secondaria in Italia, a cui sia stato contestato l’illecito amministrativo derivante da reato ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001.In udienza preliminare, la difesa dell’ente eccepiva la nullità dell’atto di contestazione dell’illecito amministrativo ex art. 59 D. Lgs. 231/2001 in quanto quest’ultimo non era stato tradotto in una lingua conosciuta dal legale rappresentante, cittadino straniero.
Il GUP, in accoglimento della predetta eccezione difensiva, dichiarava la nullità dell’atto di contestazione dell’illecito amministrativo in quanto ha ritenuto che: «Deve, pertanto, riconoscersi alla società di diritto estero, chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo da reato di cui si sarebbe resa responsabile a mezzo della rappresentanza italiana, il diritto alla ricezione degli atti fondamentali del procedimento e, segnatamente, della contestazione ex art. 59 D. Lgs. 231/2001, in forma tale da consentire alla persona giuridica l’utile esercizio delle facoltà e dei diritto alla medesima spettanti nell’ambito del procedimento promosso nei suoi confronti.
Esclusa ontologicamente la possibilità di attribuire all’ente collettivo una “lingua madre” o “lingua parlata”, come d’altronde incidentalmente già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pare inevitabile doversi fare riferimento, nella peculiare materia di cui trattasi, alla lingua conosciuta dal legale rappresentante o comunque dal preposto alla rappresentanza italiana (a prescindere dalla sua identificazione formale in termini di filiale o sede secondaria».