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231 e dissequestro parziale

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13936/2022 – qui allegata – si è pronunciata in relazione alla possibilità, laddove ciò sia necessario per evitare la cessazione dell’attività dell’Ente, di svincolare parzialmente le somme sequestrate - ai fini della confisca - per pagare le imposte sui redditi illecitamente lucrati a mezzo della commissione del reato presupposto.

La difesa dell’Ente ricorrente aveva chiesto il dissequestro parziale delle somme oggetto di sequestro al fine esclusivo di pagare le imposte sulle provvigioni maturate durante l’anno di imposta 2020, ma tanto il GIP quanto il Tribunale del Riesame – in sede di appello – avevano rigettato tale richiesta.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa dell'Ente sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità delle misure cautelari.

In particolare, i giudici del Supremo Collegio hanno affermato che «nel silenzio del Decreto Legislativo 231 del 2001, il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario debba essere consentito, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, là dove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell’applicazione del sequestro preventivo e dell’inderogabile incidenza dell’obbligo tributario, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’Ente prima della definizione del processo».

Inoltre, che «in attuazione del principio della misura cautelare, il giudice può autorizzare il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per consentire all’ente di pagare le imposte dovute sulle medesime quale profitto di attività illecite, quando l’entità del vincolo reale disposto, pur legittimamente determinato in misura corrispondente al prezzo o al profitto del reato rischi di determinare, anche in ragione dell’incidenza dell’obbligo tributario, già prima della definizione del processo, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’Ente»
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