231 e violazione delle norme antinfortunistiche
La Corte di Cassazione con la sentenza 29584/2020 qui allegata ha stabilito che sussiste la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 25 septies D. Lgs. n. 231/2001 anche in caso di violazione non sistematica della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/2008.Il Supremo Collegio ha preliminarmente richiamato alcuni principi riguardanti i criteri di imputazione degli illeciti amministrativi derivanti dalla commissione di reati colposi.
Ha, quindi, chiarito che l'illecito amministrativo in parola «non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati», in quanto l'interesse dell'ente «può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata».