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231 ed elementi costitutivi dell’illecito amministrativo dell’ente.

Con l’allegata sentenza 39615/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un ente condannato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies D. Lgs. 231/01 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Il fatto può essere così riassunto: come ricostruito dai giudici di merito, il sinistro era avvenuto in occasione di un'operazione di sostituzione di un nastro trasportatore finalizzato a fare confluire materiale per la fusione all'interno di un silos. La persona offesa era l'unico dei componenti di una squadra di quattro operai a trovarsi sulla sommità del silos. L'infortunio si era verificato a seguito del transito di una componente del carroponte, alla cui guida si trovava altro componente della squadra, che aveva provocato lo schiacciamento del capo della vittima contro uno spigolo della balaustra.

La difesa della ricorrente, tra gli altri motivi, deduceva violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del requisito dell'interesse e/o del vantaggio ai sensi del D. Lgs.vo 231/2001.

I giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto il predetto motivo di ricorso fondato, annullato - la sentenza - e rinviato per nuovo giudizio (dopo aver svolto l’esegesi dei requisiti dell’“interesse” e del “vantaggio” in relazione alla commissione di reati colposi di evento) richiamando la struttura dell’illecito amministrativo e dei sui suoi elementi costitutivi.

Più in particolare, la sentenza 39615/2022 ha affermato che:

«la Suprema Corte (cfr. Sez. IV, n. 32899/2021) ha efficacemente osservato che proprio l'enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l'assimilazione della stessa alla colpa [nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico integrato dalla violazione "colpevole"], intesa quale violazione di regole cautelari, convince che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231 del 2001 ed all'art. 30 del d. lgs.vo n. 81 del 2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, che va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione dell'assenza di tale colpa. Pertantogli elementi costitutivi dell'illecito dell'ente, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (cd. immedesimazione organica), sono la colpa di organizzazione, appunto, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due».
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