231 ed enti stranieri
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11626 del 7 aprile 2020, si è pronunciata in relazione alla applicabilità del d.lgs. 231/2001 agli enti con sede legale all’estero e ha deciso che, ai fini dell'applicazione del d.lgs 231/2001, è del tutto irrilevante la nazionalità dell’Ente.Ed infatti, richiamando i principi di obbligatorietà e territorialità della legge penale, il Supremo Collegio ha affermato che «la giurisdizione va apprezzata in relazione al reato presupposto, a nulla rilevando che la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di modelli non adeguati sia avvenuta all’estero», nonché enunciato il seguente principio di diritto «in tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla nazionalità dell'ente e dal luogo ove esso abbia la sede legale, nonché dall'esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all'efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231».
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