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231, garanzie processuali dell’ente e accertamenti tecnici non ripetibili.

Con l’allegata sentenza 26238/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto, in sede cautelare, da un ente avverso un’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente in relazione al reato presupposto di truffa ex art. 640 bis cp.

La difesa dell’ente ricorrente
, tra gli altri motivi, deduceva violazione di legge per avere l'ordinanza impugnata ritenuto che tra i destinatari degli avvisi ex art. 360 cpp non figurasse la società. La difesa, in particolare, lamentava che gli elementi posti alla base del decreto di sequestro preventivo erano stati acquisiti mediante accertamenti eseguiti a norma dell'art. 360 cpp senza che l’ente avesse ricevuto i relativi avvisi di legge.

A tale riguardo, i giudici del Supremo Collegio, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell’importo sequestrabile, hanno ritenuto infondato il predetto motivo affermando che:

– «Non v’è dubbio che il Tribunale cautelare versi in errore laddove ritiene che l'ente non possa essere destinatario degli avvisi ex art. 360, comma 1, cpp, nelle ipotesi di accertamenti non ripetibili disposti dal P.M…»;

– «Tuttavia, a norma dell'art. 35 («All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili») e 36, comma 2, d.lgs n.231 («Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende»), l'attivazione delle garanzie di cui all'art. 360, comma 1, cpp postula che, all'atto del conferimento dell'incarico per l'espletamento di attività irripetibili, l'ente fosse in concreto indagato per gli illeciti amministrativi oggetto di provvisoria incolpazione, status che richiede l'avvenuta esecuzione da parte del P.m. degli adempimenti previsti dall'art. 55 D. Lgs n. 231, ovvero l'annotazione nel registro di cui all'art. 335 cpp degli elementi identificativi dell'ente unitamente alle generalità del legale rappresentante e del reato da cui dipende l'illecito, annotazione ostensibile negli stessi termini previsti per gli indagati persone fisiche. Nella specie, non si ha alcuna contezza della già avvenuta iscrizione dell'ente al momento del conferimento dell'incarico di consulenza, adempimento cui deve ritenersi subordinato l'obbligo per il P.M. di avviso in ordine agli accertamenti disposti, a garanzia del contraddittorio nella formazione anticipata della prova».
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