materia penale - loading

231: interesse e vantaggio nei reati colposi d'evento

Con l’allegata sentenza 39615/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un ente condannato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies D. Lgs. 231/01 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Il fatto
può essere così riassunto: come ricostruito dai giudici di merito, il sinistro era avvenuto in occasione di un'operazione di sostituzione di un nastro trasportatore finalizzato a fare confluire materiale per la fusione all'interno di un silos. La persona offesa era l'unico dei componenti di una squadra di quattro operai a trovarsi sulla sommità del silos. L'infortunio si era verificato a seguito del transito di una componente del carroponte, alla cui guida si trovava altro componente della squadra, che aveva provocato lo schiacciamento del capo della vittima contro uno spigolo della balaustra.

La difesa
della ricorrente, tra gli altri motivi, deduceva violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del requisito dell'interesse e/o del vantaggio ai sensi del D. Lgs.vo 231/2001.

I giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto il predetto motivo di ricorso fondato e, pertanto, hanno annullato la sentenza e rinviato per nuovo giudizio affermando che:

– «Il punto di partenza del ragionamento è rappresentato dal fatto che, come noto, il modello repressivo previsto dal d.lgs. 231/2001 è un modello c.d. chiuso, dal momento che la commissione non di qualsiasi reato importa altresì la responsabilità dell'ente, ma solamente quella dei reati tassativamente e nominativamente previsti dalla Sezione III del Capo I (artt. 24 ss.) del decreto medesimo. Originariamente, i delitti colposi di omicidio e lesioni personali sul lavoro non facevano parte dell'elenco. Successivamente, l'art. 9, c. 1, legge 3 agosto 2007, n. 123 ha inserito al decreto l'art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), poi ulteriormente modificato, nell'attuale configurazione, dall'art. 300, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In questo modo, lo schema di responsabilità degli enti è stato esteso anche alla commissione dei delitti colposi contro la vita e l'incolumità personale. Fin dall'introduzione dell'art. 25-septies, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla compatibilità del modello di imputazione obiettiva previsto dall'art. 5 con il paradigma dei delitti colposi. Ci si è in particolare domandati come fosse possibile che potesse sussistere la responsabilità dell’ente in presenza di morte o lesioni colpose causate dalle persone fisiche previste dal decreto se il criterio oggettivo indispensabile per ritenere la sussistenza di tale responsabilità è quello della commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Per loro stessa natura, i reati colposi causalmente orientati, fondati sulla mancata volontà dell'evento lesivo, appaiono radicalmente inconciliabili con l'idea stessa di interesse o vantaggio dell'ente. È evidente, infatti, che nessun interesse o vantaggio può essere perseguito dalla persona fisica che si renda autrice di un delitto colposo, in cui l'evento non soltanto è involontario, ma è anche assolutamente in contrasto, per sua stessa natura, con qualsivoglia interesse per l'ente. Dalla morte o dalle lesioni dei propri lavoratori, infatti, l'ente non ha assolutamente nulla da guadagnare, né sul piano economico, né su quello di immagine. Ritenere, tuttavia, che i delitti colposi siano radicalmente inconciliabili con l'art. 5, d.lgs. n. 231/2001 avrebbe significato abrogare di fatto l'art. 25- septies. Perciò, la giurisprudenza ha elaborato un criterio di compatibilità che, in mancanza di una riformulazione del tessuto normativo in senso maggiormente conferente alle "esigenze" dei delitti colposi, ha permesso di ritenere operativo il suddetto articolo. Si fa riferimento, come noto, al criterio per cui, nei delitti colposi, l'interesse o vantaggio per l'ente, di cui all'art. 5, non deve riferirsi alla commissione dell'evento del reato, ma deve riguardare unicamente la condotta (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261115)».

– «Sulla scorta dell'impostazione tracciata dalle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp, e dunque sulla base della distinzione dei due criteri che si è sopra riportata, la giurisprudenza ha stabilito come debbano essere intesi l'interesse ed il vantaggio in riferimento ai delitti colposi di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001. Si è chiarito che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra di loro e devono essere riferiti alla condotta anziché all'evento, pertanto, ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Sez. 4, n. 2544 del 17 dicembre 2015, Gastoldi ed altri, Rv. 268065; Sez. 4, n. 24697 del 20 aprile 2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066)».
info@materiapenale.it +39 051 6490761

P.Iva 02980221200© Tutti i diritti sono riservati Avv. Antonio MateriaPowered by We Berry

TI RICHIAMIAMO NOI!

Inserisci il Tuo nome e il Tuo numero di telefono,
ti chiameremo noi il prima possibile!