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231: prescrizione del reato e accertamento della responsabilità dell’ente

Con l’allegata sentenza 30685/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dalla difesa di una società avverso una sentenza di secondo grado che, dichiarando l’estinzione per intervenuta prescrizione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, aveva confermato la condanna per l’illecito amministrativo ex art. 25 undecies (Reati ambientali) nei confronti dell'ente.

In estrema sintesi, con il ricorso la difesa della società lamentava l’omessa motivazione sull’accertamento incidentale della sussistenza dell’elemento materiale e soggettivo del reato presupposto nonché della sussistenza di un interesse/vantaggio della società derivante dalla commissione del reato presupposto.

I giudici del Supremo Collegio hanno riconosciuto la fondatezza delle doglianze difensive e, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, hanno affermato che:

- «Questa corte di legittimità ha, con orientamento consolidato, affermato che in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Erocos Srl, Rv. 273399 - 01; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri, Rv. 255369; Sentenza n. 28210 del 2020 del 18/09/2020, Formica Ambiente, non mass, Sentenza n. 28210 del 2020 del 18/09/2020, Fiorillo, non mass.);

- La Corte territoriale non ha fatto buon governo degli arresti consolidati sopra richiamati non potendosi dire soddisfatto l'onere di autonoma motivazione dalla mera presa d'atto dell’insussistenza ictu oculi di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. oltretutto, quanto al caso concreto, il giudizio, pur effettuato con riguardo al profilo dell'insussistenza delle cause di proscioglimento, non sarebbe esportabile, ai fini che qui rilevano, poiché per fondare la responsabilità dell'ente occorre altresì la dimostrazione dell'interesse/vantaggio conseguito dall'ente in conseguenza del reato presupposto, che non è stato oggetto di indagine incidentale. L'intervenuta prescrizione del reato non incide sulla piena cognizione giudiziale della responsabilità dell'ente»
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