ANAC ed efficacia delle misure di “self cleaning”
L’ANAC, con la delibera 146 del 2022 qui allegata, si è pronunciata su un’Istanza di parere per la soluzione delle controversie presentata in relazione ad una gara di pubblico appalto per la ricostruzione di un edificio scolastico.Con la predetta Istanza un Consorzio contestava l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, in quanto il legale rappresentante e socio di maggioranza della società aggiudicatrice – nel corso dello svolgimento della gara – era stato raggiunto dalla misura cautelare personale di natura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica amministrazione, per reati di corruzione in relazione a una precedente gara d’appalto. In considerazione di tali ipotesi di reato, inoltre, veniva indagato anche l’ente per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.
Con la Delibera 146/2022 l’Autorità ha dato ragione al Consorzio istante affermando che «i requisiti generali e speciali di partecipazione devono essere posseduti dai concorrenti, non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso “senza soluzione di continuità”».
In particolare, l’Autorità ha affermato che «le misure di self-cleaning indicate dalla società [revoca all’indagato di ogni carica all’interno della società, nomina di un nuovo amministratore unico nonché di un professionista esterno per la stesura di un modello organizzativo 231 e istituzione di un Organismo di Vigilanza] siano ininfluenti rispetto alla presente procedura di gara. Costituisce principio ormai consolidato quello in base al quale le misure di self cleaning abbiano rilevanza pro futuro, relativamente alle gare indette successivamente alla loro adozione (o comunque non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo quanto chiarito dalle Linee guida ANAC n. 6), pena la violazione della par condicio».