Effetti della cancellazione dal registro delle imprese sull’illecito 231
La IV sezione della Corte di Cassazione, con l’allegata sentenza n. 9006/2022, ha dissentito da quanto precedentemente affermato dalla II sezione in relazione agli effetti derivanti dalla cancellazione dell’ente dal registro delle imprese.Ed infatti, nel 2019 il Supremo Collegio aveva affrontato tale questione, oggetto di una nostra precedente news, affermando che l’estinzione fisiologica dell’ente fosse equiparabile alla morte dell’imputato e che, pertanto, alla cancellazione dell’ente dal registro delle imprese dovesse conseguire l’estinzione dell’illecito 231.
Con la presente sentenza i giudici di legittimità, «in consapevole contrasto» rispetto a quanto precedentemente affermato, sono invece pervenuti alla conclusione secondo cui «la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti – nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica – la violazione dell’art. 25 septies c. 3 del D. Lgs. 8.8.2001 n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p. che si assume commesso nell’interesse e a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato».