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Illecito 231 e colpa di organizzazione

Con l’allegata sentenza 570/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da una società avverso la condanna pronunciata in appello nei suoi confronti per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25 septies c. 3 D. Lgs. 231/01 in relazione alla morte di un dipendente di un’altra società a cui era stata affidata l’esecuzione di lavori in regime di subappalto.

L'amministratore unico della ricorrente (deceduto nelle more del giudizio di secondo grado) era stato condannato per omicidio colposo di un lavoratore in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La persona giuridica ricorrente, invece, era stata condannata per il sopra menzionato illecito amministrativo «per aver tratto vantaggio dalla condotta del reato attribuito all’Amministratore Unico: vantaggio consistito nel risparmio derivante dall'impiego, presso il cantiere anzidetto, di lavoratori solo formalmente dipendenti di altra società (I.M. S.r.l.), in realtà sottoposti al potere direttivo di V. S.p.A.»

La difesa della società ricorrente lamentava
violazione di legge in relazione al fatto che i giudici di merito avessero ritenuto sussistente un vantaggio in capo all’ente e non idoneo – in concreto ed ex ante – il modello 231 adottato ed attuato prima della verificazione del fatto-reato.

I giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto fondato il ricorso
e pertanto hanno annullato con rinvio la sentenza impugnata premettendo che, già dalla lettura della contestazione dell’illecito amministrativo formulato nei confronti dell’ente, non emergeva con chiarezza il concreto profilo di responsabilità addebitato alla società.

In particolare, la sentenza ha motivato come segue:

– «Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo" (cfr. Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247666). Si tratta di un'interpretazione che attribuisce al requisito della "colpa di organizzazione" dell'ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare»;

– «Le superiori considerazioni spiegano le iniziali perplessità manifestate dal Collegio con riferimento alla struttura dell'illecito delineata nel capo di imputazione, il quale si limita ad addebitare all'ente un mero 'vantaggio' (derivante nel risparmio di spesa come più sopra precisato), senza specificare in positivo in cosa sarebbe consistita la "colpa di organizzazione"da cui sarebbe derivato il reato presupposto, che è cosa diversa dalla colpa eventualmente riconducibile al soggetto apicale cui è ascritto il reato»;

– «I Giudici di merito, in definitiva, fondano la responsabilità amministrativa della V. Spa sulla "genericità ed inadeguatezza" del modello organizzativo senza tuttavia fornire positiva dimostrazione della sussistenza di una "colpa di organizzazione" dell'ente. Deve, invero, ricordarsi che la tipicità dell'illecito amministrativo imputabile all'ente costituisce, per così dire, un modo di essere "colposo", specificamente individuato, proprio dell'organizzazione dell'ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all'ente di commettere il reato. In tale prospettiva, l'elemento finalistico della condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn)».
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