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Modello 231 e interdittiva antimafia

ll Consiglio dei Ministri, riunitosi in data 27 ottobre 2021, ha approvato un Decreto Legge recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

Tale Decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede l'introduzione nel Codice antimafia del nuovo articolo 94 bis rubricato «Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale».

Tale disposizione prevede che il Prefetto, qualora accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una serie di stringenti misure di controllo “attivo” che consentono alla medesima impresa, società o associazione di continuare a operare sotto la vigilanza dell’Autorità statale. A tali fini, è anche riconosciuta al Prefetto la possibilità di nominare esperti (non più di tre) individuati nell’albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Tra tali misure riveste particolare rilievo l’adozione ed efficace attuazione di misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24 ter D. Lgs. 231/2001 atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale.

Tali misure cesseranno di spiegare effetti se il Tribunale dispone il controllo giudiziario di cui alla lettera B del comma 2 dell’art. 34 bis del Codice antimafia ovvero se alla scadenza del termine il Prefetto accerti il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa.

Infine, è previsto che in tale ultima ipotesi il Prefetto rilasci un’informazione antimafia liberatoria ed effettui le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
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