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Prescrizione dei reati di Abbandono di rifiuti e di Deposito incontrollato

La sentenza 16354/2023 della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal legale rappresentante di un’azienda condannato per la contravvenzione di cui all’art. 256 c. 1 lett. a) e comma 2 TUA per aver abbandonato o depositato in modo incontrollato, senza autorizzazione, rifiuti non pericolosi costituiti da residui di lavorazione della produzione di vernici.

La difesa del ricorrente deduceva
un unico articolato motivo di ricorso in cui lamentava la violazione di legge in riferimento agli artt. 157 cp e 256 TUA nonché vizio di motivazione avuto riguardo alla mancata dichiarazione di prescrizione.

I giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto fondato il ricorso e per l’effetto annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione affermando che:

«Il reato di abbandono di rifiuti è in genere istantaneo con effetti permanenti, ma può essere permanente se consiste in una reiterazione di condotte; in questo caso, comunque, la sua protrazione cessa nel momento in cui l’ultima condotta dismissiva si perfeziona (così, per tutte, Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti, Rv. 282916-01).
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, invece
, può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta, e, ai fini dell’individuazione della natura del reato è necessario tener conto delle circostanze del caso concreto (così, ancora, Sez. 3, n. 8088 del 2022, cit., nonché Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011-01).
Inoltre, una decisione ha condivisibilmente precisato che, quando l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti abbia, per le concrete circostanze del caso, natura di reato permanente, detta permanenza cessa non solo quando termini la condotta tipica, ma anche nel momento in cui, per qualsiasi causa, la medesima venga interrotta (così Sez. 3, n. 36411 del 09/05/2019, Vitale, Rv. 277068-01, la quale, in relazione ad una fattispecie di abbandono di rifiuti in un cantiere per la realizzazione di opere edili, ha ritenuto che il persistente stato di malattia dell'imputato, con correlato stabile e prolungato abbandono dei lavori e del cantiere, fosse idoneo a determinare l'interruzione della permanenza)
».
...
«In applicazione dei principi giuridici richiamati in precedenza al § 2.1, e tenendo conto dei fatti come ricostruiti nella sentenza impugnata, deve ritenersi che il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 era ormai estinto per prescrizione alla data della pronuncia del Tribunale quale giudice di primo grado.
Invero, da quanto evidenziato nella sentenza impugnata, emerge che i rifiuti indicati nell’imputazione sono stati prodotti nel 2016, e che l’attuale ricorrente e la sua ditta hanno lasciato l’immobile dove detti rifiuti sono stati rinvenuti nell’agosto 2016, perdendo completamente la disponibilità del sito.
Di conseguenza, deve concludersi che la condotta realizzata dall’attuale ricorrente, anche a volerla ritenere integrante il reato di deposito incontrollato, non risulta fosse prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, e, comunque, si è interrotta per la perdita della disponibilità del sito da parte del medesimo nel mese di agosto del 2016
.
Ne discende che, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 4 luglio 2022, erano ormai decorsi i cinque anni necessari per il maturare della prescrizione, tenendo conto anche dell’interruzione, e non risultando essersi verificate cause di sospensione
»
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