Reati tributari e responsabilità dei componenti del CdA privi di deleghe
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11087/2022 (qui allegata) si è pronunciata, in sede cautelare, sulla sussistenza del fumus del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. 74/2000 contestato ai componenti del CdA.La difesa del ricorrente sosteneva che in capo all’amministratore privo di delega non potessero configurarsi responsabilità in relazione alla condotta posta in essere dagli altri componenti del CdA perché, il mero riferimento alla condizione soggettiva della carica, concreterebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
La Corte tuttavia non ha condiviso tale tesi difensiva rappresentando che:
– «l’art. 2392 c.c. regola la posizione di garanzia degli amministratori all’interno delle SPA e dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie o del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l’art. 2381 , secondo comma c.c.».
– «Dovendosi perciò distinguere l’ipotesi in cui il CdA operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che, a meno che l’atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o a taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del CdA rispondano – salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell’art. 2392 c.c. che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa – degli illeciti deliberati dal consiglio anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti».
– «Diversa invece è l’ipotesi in cui specifiche materia siano state attribuite ad uno o più amministratori, nel qual caso gli illeciti compiuti investono esclusivamente la responsabilità dei consiglieri ad esse delegati, salvo in tal caso la responsabilità solidale dei consiglieri non operativi, ovverosia esenti da delega, in conseguenza non già della posizione di garanzia sancita dall’art. 2392, primo comma c.c., bensì per effetto della violazione dolosa o colposa del dovere di informazione che grava, anche a seguito della riforma legislativa attuata con il D. Lgs. 6/2003, sui singoli amministratori in ordine all’andamento della gestione sociale e sulle operazioni più significative che pone su costoro, in presenza di segnali di allarme, l’onere di attivarsi per assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e di fare quanto nelle loro possibilità per impedire il compimento dell’atto pregiudizievole o eliderne le conseguenze dannose».