Reato di indebita compensazione: distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7615/2022 qui allegata si è pronunciata, in sede cautelare, sulla distinzione tra le nozioni di «crediti non spettanti» e «crediti inesistenti» rispettivamente previste dai commi 1 e 2 della fattispecie di indebita compensazione tipizzata dall’art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000.I giudici del Supremo Collegio hanno infatti affermato che «nel nostro ordinamento sussiste la dicotomia tra credito non spettante e credito inesistente. La Corte rileva che la definizione di credito inesistentesi desume dall’art. 13, comma 5, D. Lgs. 471/1997, come novellato nel 2015, secondo cui si considera tale il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli di cui agli art. 36 bis e 36 ter del DPR n. 600/1973 e all’art. 54 bis del DPR n. 633, 1972.
Devono dunque ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesistente il credito:
- deve mancare il presupposto costitutivo (ossia, quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);
- l’inesistenza non deve essere riscontrabile attraverso controlli automatizzati o formali o dai dati in anagrafe tributaria.
Ne deriva, a contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.
In sintesi, per poter qualificare un credito come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera, “ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza”».
La Corte, inoltre, ha affermato che «la diversità delle due ipotesi (non spettante; inesistente), incide anche sul piano dell’elemento soggettivo, diverso nella due ipotesi contemplate dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 10 quater, D. Lgs. 74/2000, atteso che l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, mentre nel caso in cui vengano dedotti dei crediti “non spettanti” occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che tali crediti non siano utilizzabili in sede compensativa».