231: nullità della contestazione dell’illecito amministrativo e prescrizione
La Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione al quesito se, anche nei confronti degli enti e, quindi, degli illeciti amministrativi derivanti da reato, sia applicabile l’orientamento di legittimità secondo cui deve essere riconosciuta anche agli atti processualmente nulli la capacità di interrompere la prescrizione.Con la sentenza qui allegata, la Corte ha risposto positivamente affermando che «deve pertanto escludersi che alla eventuale invalidità della richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato, con citazione altresì dell’ente responsabile dell’illecito, in quanto non preceduta da specifici adempienti a garanzia dei soggetti interessati – nella specie notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari –, possa essere riconosciuto un effetto preclusivo all’interruzione della prescrizione».
Riportiamo, per comodità, il testo degli artt. 59 e 22 D. Lgs. 231/2001 nonché il link della nostraprecedente news in tema di prescrizione 231.
Articolo 59 (Contestazione dell’illecito amministrativo) D. Lgs. 231/2001:
1. Quando non dispone l’archiviazione, il pubblico ministero contesta all’ente l’illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell’illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall’articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative, con l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
Articolo 22 (Prescrizione) D. Lgs. 231/2001:
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.