Abusività della condotta delittuosa di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11998/2022 – qui allegata – si è pronunciata sul significato da attribuire all’avverbio «abusivamente» nel delitto di «Inquinamento ambientale» ex art. 452 bis c.p. e, cioè, se tale avverbio debba essere inteso nel senso di “clandestinamente” ovvero di violazione di norme di legge e/o di prescrizioni amministrative.I giudici del Supremo Collegio, in sintonia con la precedente giurisprudenza di legittimità (la sentenza richiama ex multisSez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Rv. 273565 e Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rv. 269491), hanno affermato che «la condotta “abusiva” di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative, con la conseguenza che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma; quel che conta, in definitiva, è la sussistenza del nesso causale tra le violazioni, che rendono tipica la “causa”, qualunque esse siano, e l’evento prodotto».