231: episodicità della trasgressione, esiguità del vantaggio e responsabilità dell’ente
Con l’allegata sentenza 33976/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un ente condannato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies comma 3 (Lesioni gravi commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) del D. Lgs. 231/2001.Il contesto di fatto in cui si inserisce la sentenza può essere così riassunto: un dipendente stagionale della ricorrente (società avente ad oggetto attività di raccolta e lavorazione dell'uva e successiva commercializzazione dei relativi prodotti), nell'esecuzione delle proprie mansioni scivolava, a causa del pavimento bagnato, inserendo la mano sinistra all'interno della vasca di raccolta dell'uva, in quanto priva della necessaria griglia di protezione, riportando lesioni gravi all’arto a causa del suo contatto con la macchina idraulica per sollevamento dei liquidi.
In estrema sintesi, con il primo motivo di ricorso la società si lamentava del fatto che:
- il vantaggio rileverebbe solo nel caso di violazione sistematica delle norme antinfortunistiche (nella specie non accertata a fronte di una mera trasgressione isolata, consistente nell'omessa apposizione della griglia di protezione);
- non sarebbe sussistito alcun vantaggio in quanto lo stesso, pari a soli 1.860,00 euro, era da ritenere del tutto inconsistente se relazionato ai costi annui sostenuti per il settore antinfortunistico, pari a circa 100.000,00-130.000,00 euro.
I giudici del Supremo Collegio hanno rigettato il ricorso motivando in relazione al predetto motivo che:
– «circa i criteri d'imputazione soggettiva della responsabilità la citata Sez. 4, n. 29584/2020 F.lli Cambria s.p.a. è giunta a chiarire che l'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente.
L'art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001 non richiede la natura sistematica delle violazioni della normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati… Ne è derivato, quale logico corollario, che l'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità (si vedano sul punto anche le decisioni successive tra le quali: Sez. 4, n. 12149/2021, Rodenghi, cit.; Sez. 4, n. 22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276)».
– «In realtà, il requisito della commissione del reato nell'interesse dell'ente non richiede una sistematica violazione di norme antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente (di recente, Sez.4, n.13218 del 24/03/2022, Cerbai, n.m.).
Tale conclusione va ribadita, ove si consideri che anche un'unica violazione ben può fondare la prova della "colpa di organizzazione" fondante l'addebito amministrativo.
Piuttosto, in questa prospettiva, il connotato della sistematicità delle violazioni ben può rilevare su un piano strettamente probatorio, quale possibile indice della sussistenza e "consistenza", sul piano economico, del vantaggio, derivante dalla mancata previsione e/o adozione delle dovute misure di prevenzione.
Ciò detto, pur in assenza di una sistematicità delle violazioni e di un vantaggio “esiguo” [qui, sotto il profilo del risparmio di spesa], è da approfondire il rilievo di tali connotazioni oggettive ai fini dell'addebito a carico dell'ente.
Qui, soccorre una pertinente decisione di questa Sezione, secondo la quale, per impedire un'automatica applicazione della norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione, anche isolata, l'esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell'interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell'ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza (v. la già citata sentenza Sez.4, 22256/2021, Canzonetti).
Tale conclusione, che va ribadita, si giustifica con il rilievo che, proprio il generale contesto di complessiva osservanza della disciplina cautelare, concorre ad accreditare il difetto della “colpa di organizzazione”, sotto il profilo della non prevedibilità per l'ente della regola cautelare risultata trascurata.
Ma perché ciò possa sostenersi è pur sempre necessario che la violazione non insista su un'area di rischio di rilievo, perché diversamente risulta impraticabile sostenere l'assenza della colpa di organizzazione, rispetto ad una violazione di una regola cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza.
È quanto si è verificato nel caso di specie, secondo la convincente ricostruzione del giudice di merito, laddove non solo si è data adeguata considerazione al dato della “irrisorietà” del risparmio, ma tuttavia si è anche considerato come la violazione afferisse ad un area di rischio inerente ad un settore di rilievo, derivandone la rilevanza dell'addebito di “organizzazione” e la dimostrazione del collegamento oggettivo della condotta del reo e il vantaggio, pur patrimonialmente esiguo, per l'ente, giustificante l'addebito».