231, infortunio sul lavoro e risparmio di spesa
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13218/2022 è tornata a pronunciarsi in ordine alla sussistenza dell’«interesse» dell’Ente quale criterio di imputazione della responsabilità amministrativa in caso di infortunio sul lavoro.La difesa della società si doleva del fatto che la sentenza d’appello si fosse limitata a sostenere che l’inadempimento degli obblighi cautelari avrebbe determinato un risparmio di spesa senza tenere in considerazione l’entità dei costi sostenuti dalla società per manutenzione e sicurezza (spese di gran lunga superiori al risparmio che l’ente avrebbe conseguito grazie agli inadempimenti contestati).
Il Supremo Collegio, rigettando il ricorso, ha preliminarmente rappresentato:
- «che il "risparmio" per l'impresa, nel quale si concretizza il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall'interesse, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv. 27557001; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 27659603) e un tale risparmio si può realizzare anche consentendo lo spostamento simultaneo di uomini e mezzi senza delimitare le rispettive aree di azione»;
- «che il requisito della commissione del reato nell'interesse dell'ente non richiede una sistematica violazione di norme antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente (Sez. 4, n. 12149 del 24/03/2021, Rodenghi, Rv. 28077701; Sez. 4, n. 29584 del 22/09/2020 [oggetto della nostra precedente news], F.lli Cambria s.p.a., Rv. 27966001)»;
- «che, nel caso in esame, la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni risulta essersi protratta nel tempo».
Inoltre, ha affermato che «La circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza, non assume rilievo nel caso concreto. Non ha infatti applicazione generale il principio - recentemente affermato - secondo cui, "ove il giudice accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute", per poter affermare che il reato è stato realizzato nell'interesse dell'ente "è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori"» (Sez. 4, n. 22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276)».